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R.D. 24/05/1925 n. 1102

15. A modifica di quanto prescrive nell'ultimo comma l'art. 129 del regolamento generale sanitario 03/02/1901 n. 45, i direttori di alberghi dovranno denunziare subito all'ufficio locale di igiene, per gli accertamenti e i provvedimenti del caso, qualsiasi infermità degli ospiti e del personale di servizio che dia luogo a sospetti circa la natura contagiosa. I trasgressori saranno puniti ai termini dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie .

16. Nell'esercizio della industria alberghiera dovrà essere curata in ogni tempo la massima pulizia sia dei mobili sia dei locali. L'esercizio dell'industria stessa è vincolato oltre che alla esecuzione delle ordinarie ripuliture quotidiane e periodiche, anche alla esecuzione di una ripulitura generale e radicale accompagnata da accurata disinfezione e dalla distruzione di insetti, da farsi almeno una volta all'anno. Le cennate opere di ripulitura, nonché di disinfezione o di distruzione degli insetti, generali o parziali, dovranno altresì essere eseguite ogni qualvolta ne venga riconosciuta la necessità.

17. All'Ente provinciale per il turismo è data ampia facoltà di vigilare, d'intesa col Prefetto, sull'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento e di disporre, sempre d'intesa col Prefetto e promuovere quelle ispezioni che riterrà all'uopo opportune .

18. Le dette prescrizioni si osserveranno anche relativamente alle locande, alle pensioni ed agli altri luoghi destinati ad alloggio collettivo per mer- cede, in quanto riescano per essi applicabili.

19. Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento, che non siano già previste da disposizioni speciali, saranno punite a termini del- l'art. 218, ultimo comma del testo unico delle leggi sanitarie.

 

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